Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica.
Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell'Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore esterno.
L'elenco dei requisiti tecnico-professionali necessari per la nomina a responsabile tecnico (è sufficiente possederne uno) sono:
-Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
-Diploma o Qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce ad un anno per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
-Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce a due anni per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
-Iscrizione Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 06/06/2001, N. 380.
-Esperienza lavorativa come di seguito specificata:
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti. Sono da considerarsi operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4°, 5° livello e superiori del settore industria, oppure al 4°, 3° livello e inferiori del settore artigianato. I periodi di inserimento lavorativo e le prestazioni lavorative sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci, e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali il titolare, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore ai sei anni; tale periodo si riduce a due anni per l'attività relativa agli impianti di cui alla lettera d)
I soci e gli amministratori di società di capitali che partecipano effettivamente all'attività dell'impresa (dovranno dimostrare il possesso dell'esperienza lavorativa prevista indicando gli estremi di iscrizione all'INAIL relativamente all'attività di impiantistica)
Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni al seguente link www.sviluppoeconomico.gov.it